Procedimento amministrativo di riconoscimento non formale di titoli di studio esteri finalizzato all’accesso ai pubblici concorsi

Oltre ai procedimenti amministrativi finalizzati alla valutazione e successivo riconoscimento formale dei titoli di studio, il nostro ordinamento prevede altresì un riconoscimento non accademico per alcuni ambiti istituzionali.

Il procedimento di riconoscimento non formale dei titoli di studio esteri per l’accesso ai pubblici concorsi in Italia si basa su disposizioni normative specifiche che consentono agli interessati di ottenere il riconoscimento per finalità diverse da quelle accademiche o professionali. Questo include l’accesso ai concorsi pubblici, l’ottenimento di punteggi per graduatorie, progressioni di carriera, riscatto degli anni di studio ai fini previdenziali, iscrizione ai centri per l’impiego, e l’accesso a praticantati o tirocini post-laurea. Le procedure stabilite dal d.p.r. n. 189 del 2009 attuano le disposizioni dell’art. 5 della legge n. 148 del 2002, facilitando l’inserimento nel mondo del lavoro e l’accesso a opportunità educative e professionali per chi possiede titoli di studio esteri.

Ai sensi della citata normativa prevista dalla legge n. 148 del 2002[1], in ratifica della Convezione di Lisbona, l’art. 5 prevede che “il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse da quelle indicate nell’articolo 2, è operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione”. Pertanto, gli interessati che avranno conseguito un titolo di studio o una qualifica all’estero, avranno la possibilità di ottenere il riconoscimento per scopi diversi dal riconoscimento accademico e da quello professionale.

In particolare, il d.p.r. n. 189 del 30 luglio 2009,[2] in attuazione delle disposizioni dettate dall’art. 5 della legge n. 148 dell’11 luglio 2002[3], ha inaugurato specifiche procedure di riconoscimento dei titoli di studio finalizzate all’accesso ai pubblici concorsi, all’ottenimento di attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria nei pubblici concorsi anche in virtù del riconoscimento di titoli accessori, al conseguimento di progressioni di carriera, al riscatto degli anni di studio effettuati all’estero ai fini previdenziali, all’opportunità di iscrizione ai centri per l’impiego e alla possibilità per l’istante di accedere al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale, oltre alla possibilità per gli interessati di accedere a concorsi per l’assegnazione di borse di studio.

Il giudizio di equivalenza non formalizzato di un titolo di studio estero consente, pertanto, al titolare di un diploma di livello formativo secondario superiore o terziario, nell’osservanza dei requisiti soggettivi dettati dalla normativa in materia di accesso al pubblico impiego, di partecipare a un concorso per un posto di lavoro, in virtù di una procedura di riconoscimento semplificata disciplinata dall’art. 38 del decreto legislativo 165 del 2001[4], senza necessità che venga rilasciato un titolo italiano corrispondente o senza seguire il procedimento per ottenere il riconoscimento accademico.

L’istituzione italiana di competenza per questa tipologia di procedimento va identificata nella Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – UOLP – Servizio per le assunzioni e la mobilità.

Il prestampato predisposto dal dipartimento della Funzione Pubblica per la presentazione dell’istanza di equivalenza del diploma estero è reperibile online. Gli interessati, attraverso la presa visione del modello, potranno conoscere quali sono i documenti richiesti per la presentazione dell’istanza e identificare l’ufficio competente del Ministero dell’Università e della Ricerca al quale inoltrarla.

Giova precisare che il procedimento in questione è finalizzato esclusivamente alla valutazione del titolo principale richiesto dal bando di concorso, mentre per i candidati interessati a richiedere l’accertamento di titoli esteri accessori ai fini dell’attribuzione di punteggio ulteriore ai fini concorsuali o per la progressione di carriera all’interno della pubblica amministrazione, il nostro ordinamento prevede l’attivazione di un procedimento distinto.

Infatti, qualora il candidato che intenda partecipare a un concorso pubblico sia già in possesso del titolo di studio principale richiesto, in quanto requisito basilare per l’accesso al concorso e desideri presentare un ulteriore titolo accessorio conseguito all’estero, esclusivamente con la finalità di incrementare la propria graduatoria, avrà la possibilità di avviare il procedimento amministrativo di riconoscimento ai sensi dell’art. 3, co. 1 lettera a) del d.p.r. n. 189 del 2009[5]. Identico procedimento potrà essere attivato anche dai candidati che, occupando già una posizione lavorativa presso una pubblica amministrazione, mirino al riconoscimento di una progressione di carriera, per il tramite del riconoscimento di un titolo di studio conseguito all’estero. In questo caso, la domanda dovrà essere sottoposta direttamente all’amministrazione che ha indetto il bando di concorso, corredata dai documenti specificati nel bando di concorso.

L’amministrazione che ha annunciato il bando di concorso, invierà la documentazione al MUR o al MIUR (in base alla tipologia di titolo estero per il quale si richiede il riconoscimento) che provvederà ad emettere entro 90 giorni, il provvedimento conclusivo, comunicandolo sia all’amministrazione che all’interessato.

Il candidato che intenda presentare istanza di riconoscimento del titolo abilitante all’accesso al concorso, potrà essere ammesso a partecipare esclusivamente con riserva di inclusione nella graduatoria finale. Responsabile della conclusione del procedimento di riconoscimento ai fini concorsuali è la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel Dipartimento della funzione pubblica, la quale provvederà ad emettere un provvedimento finale di riconoscimento solo nei confronti dei vincitori del concorso (e non anche degli altri candidati in possesso di titolo estero). Gli aggiudicatari avranno l’onere entro quindici giorni, a pena di decadenza, di inoltrare debita comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria al Ministero dell’Università e della Ricerca, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 28-quinquies, punto 3 della legge 15 del 2022[6].

Ai sensi e per gli effetti del già citato art. 38 comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001[7], i cittadini UE e non UE sono ammessi ai concorsi pubblici italiani a condizione che presentino una dichiarazione di equivalenza non formalizzata del titolo conseguito all’estero. Tale procedura si applica ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e ai loro familiari che non sono in possesso della cittadinanza di uno Stato membro, purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oltre che ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari di regolare permesso per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di richiedente asilo, ovvero dello status di protezione sussidiaria, secondo il disposto dell’art. 38 comma 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001[8].

Il giudizio di equivalenza non formalizzato si articola pertanto in un giudizio mirato ad accertare che il titolo di studio estero equivale a un titolo di studio italiano, emesso per consentire, ai cittadini UE e non, la partecipazione a un pubblico concorso, cui segua l’istaurazione di un rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

L’obiettivo di tale procedimento è quello di operare un accertamento del titolo straniero in corrispondenza a quello italiano, secondo i requisiti di ammissione previsti da un determinato bando di concorso, allo scopo di ammettere il candidato ai relativi esami, senza per questo dover rilasciare un decreto formale di equipollenza. Tale procedimento, viene esperito contestualmente all’avvio del bando al quale il candidato intenda presentare domanda di partecipazione, bando che dovrà a tale scopo, essere presentato unitamente alla domanda di procedimento di equivalenza.

Tuttavia, tale procedimento di equivalenza non potrà essere applicato nel caso di “concorsi” riferiti a professioni regolamentate dalla legge, come ad esempio quella di insegnante o di architetto o di avvocato, piuttosto che di medico o nel caso di accesso a corsi di dottorato di ricerca.

È opportuno notare che il riconoscimento non accademico dei titoli di studio esteri descritto in questa sezione, definito anche non formalizzato[9], è contenuto in un provvedimento rilasciato dalle amministrazioni dello Stato preposte, esclusivamente per il motivo indicato e sarà valido e spendibile solo se utilizzato per quella finalità (ad esempio la partecipazione a un concorso pubblico, l’ottenimento di una borsa di studio, l’avanzamento in una graduatoria del pubblico impiego), per cui dovrà essere nuovamente attivato con un nuovo procedimento all’esito del quale verrà riemesso un nuovo provvedimento, ogni volta che si ripresenti il motivo d’interesse.

Pertanto, il riconoscimento così operato avrà valore solo per l’accesso al concorso a cui si vuole partecipare e il relativo provvedimento amministrativo di riconoscimento verrà rilasciato dall’amministrazione preposta al momento in cui è effettivamente necessario, vale a dire al momento del superamento delle prove scritte di cui l’interessato deve dare immediata comunicazione al Ministero per concludere il procedimento pendente, oppure al momento indicato nel bando di concorso.

Va chiarito che non spetta al MUR il compito di emettere il provvedimento di equivalenza del titolo estero, ma alla Presidenza del Consiglio: il MUR è infatti investito del compito di rendere un parere obbligatorio, in base al quale sarà la Presidenza del Consiglio, incaricata di adottare il provvedimento di equivalenza. Il termine per concludere il procedimento è fissato in 120 giorni[10], ma si sospende nel caso si renda necessario integrare la documentazione presentata nella fase di istruttoria e questa non sia trasmessa al MUR.

Il MUR, infatti, nella fase istruttoria, può avere esigenza di approfondire l’esame del titolo presentato o quella di dover individuare la cosiddetta classe di laurea italiana o l’ambito della materia trattata nel corso seguito all’estero per il quale si richiede il riconoscimento. In questo caso, occorre quindi tempo aggiuntivo, rendendosi necessario interpellare organi interni o esterni competenti sul punto specifico.

La domanda di riconoscimento di equivalenza del titolo estero deve essere presentata su apposito modulo, allegando i documenti richiesti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio P.P.A. – Servizio Reclutamento) e, contestualmente, al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR).

Per quanto attiene ai bandi indetti ai fini del reclutamento di dipendenti pubblici, la valutazione di un eventuale titolo accessorio presentato dal candidato per ottenere un punteggio aggiuntivo, è disciplinata dalle procedure previste dal citato d.p.r. n. 189/2009[11] art. 3 comma 1, lettera a), nel quale si dispone che spetti all’amministrazione interessata inoltrare, la relativa richiesta di valutazione del titolo, corredata dalla documentazione necessaria a tale funzione.

[1] Legge 148/2002

[2] D.p.r. n. 189 del 30 luglio 2009,

[3] Legge 148/2002

[4] Ai sensi delle modifiche prodotte dall’art. 8 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 sulle “disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, entrato in vigore il 10/02/2012, modificato e convertito nella legge n. 35 del 4 aprile 2012, in virtù delle successive modifiche e integrazioni apportate dall’art. 1 comma 28-quinquies della legge 15 del 25/02/2022 rubricata “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228”, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, che recita: “28-quinquies. Il comma 3 dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea a posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, è sostituito dai seguenti:

“3. Sino all’adozione di una regolamentazione della materia da parte dell’Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell’istruzione ovvero del Ministero dell’università e della ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l’onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell’università e della ricerca ovvero al Ministero dell’istruzione. A tale proposito, la procedura e le specifiche relative ai documenti da presentare sono indicati dall’art. 2 del d.p.r. n. 189 del 30 luglio 2009 recante “disposizioni in materia di Riconoscimento dei titoli di studio stranieri per l’accesso ai pubblici concorsi”.

[5] Il d.p.r. n. 189 del 30 luglio 2009, recante “Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell’articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148”, all’art. 3, comma 1, lettera a) prevede che su istanza dell’amministrazione interessata, il Ministero sia competente in materia di valutazioni concernenti il riconoscimento dei titoli di studio, ai fini dell’attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva in caso di pubblici concorsi, nonché ai fini della progressione in carriera.

[6] legge 15 del 2022.

[7] Decreto legislativo n. 165 del 2001.

[8] Il comma 3-bis, dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, in materia di “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, recita: le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria”.

[9] I riferimenti alle norme vigenti in Italia per il procedimento amministrativo di riconoscimento non accademico per la partecipazione a concorsi pubblici sono i seguenti:

  • articolo 38 del Decreto legislativo 165 del 2001 (testo unico del pubblico impiego).
  • Decreto del Presidente della Repubblica 394 del 1999 articolo 48.
  • Gli uffici di supporto sullo stato del procedimento presso il MUR sono i seguenti:
  • Ufficio terzo, Direzione Generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio: e mail dgsinfs.ufficio3@miur.it.
  • MUR Ufficio relazioni per il pubblico e mail urp@istruzione.it.

[10] Decreto legislativo n. 145 del 16 luglio 2010 in materia di “Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento della funzione pubblica aventi durata superiore a novanta giorni, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (entrato in vigore il 22/09/2010)” nel quale all’art. 1 viene stabilito che “1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Dipartimento della funzione pubblica che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d’ufficio i cui termini siano superiori a novanta giorni. Ciascun procedimento viene concluso nel termine stabilito nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

[11] D.p.r. n. 189/2009.