Prima di inoltrare una richiesta di riconoscimento delle qualifiche estere in Italia, gli interessati devono affrontare una serie di passaggi preliminari per garantire che tutta la documentazione richiesta dall’autorità competente sia correttamente predisposta. Questa fase preparatoria, che precede l’avvio della procedura formale, risulta spesso complessa, specialmente per chi non ha familiarità con le articolate dinamiche del processo. Errori di natura formale o sostanziale commessi in questa fase possono frequentemente comportare il rigetto della domanda.

Queste difficoltà sono ulteriormente aggravate dalla mancanza di linee guida chiare e dettagliate da parte delle autorità competenti. Quando tali indicazioni sono disponibili, risultano spesso incoerenti o ambigue, lasciando i richiedenti con domande irrisolte difficili da affrontare senza un’assistenza specializzata. Questa fase preliminare prevede la raccolta, l’organizzazione e la preparazione di tutti i documenti che devono essere presentati all’autorità competente. Il processo varia notevolmente a seconda del tipo di procedura amministrativa, dei requisiti specifici delle autorità coinvolte e del quadro normativo del Paese di origine del richiedente, in particolare in relazione alla validità e al riconoscimento legale delle qualifiche accademiche o professionali in questione.

Un documento chiave nella maggior parte delle domande di riconoscimento è la Dichiarazione di valore, rilasciata dall’autorità consolare italiana nel Paese in cui è stato conseguito il titolo. I requisiti per ottenere questo documento possono variare a seconda delle politiche e delle pratiche di ciascun ufficio consolare. Pertanto, la preparazione accurata dei documenti che attestano il possesso di un titolo accademico o professionale è cruciale per ottenere un esito positivo dall’autorità italiana competente, che determinerà in ultima istanza la validità legale del titolo in Italia. Le domande presentate con documentazione incompleta o formattata in modo errato saranno considerate inammissibili o irricevibili.

Inoltre, è essenziale notare che, a differenza di quelli italiani, i titoli di studio e i certificati esteri non possono essere autocertificati, come previsto dall’articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Questi documenti devono essere presentati in rigorosa conformità con i requisiti specifici stabiliti dalla legislazione italiana per essere considerati validi.

La Dichiarazione di valore è un componente fondamentale nella procedura amministrativa per il riconoscimento dei titoli esteri in Italia. Pur non avendo il potere diretto di conferire il riconoscimento formale del titolo che descrive, svolge un ruolo cruciale nel supportare la valutazione complessiva. Rilasciata esclusivamente dall’autorità consolare italiana nel Paese in cui è stato ottenuto il titolo accademico o professionale, la Dichiarazione di Valore funge da certificazione ufficiale che attesta il valore di un titolo accademico o professionale conseguito all’interno di un sistema educativo straniero. Il suo scopo è verificare sia l’autenticità del titolo sia la sua equivalenza rispetto al sistema educativo italiano, garantendo che il corso di studi soddisfi gli standard necessari per una valutazione successiva da parte delle autorità competenti italiane. Va notato che la Dichiarazione di Valore può essere richiesta anche per titoli di scuola secondaria inferiore o superiore, nonché per corsi professionali. Tuttavia, non può essere rilasciata per corsi di studio incompleti.

Sebbene alcune prospettive legali considerino la Dichiarazione di Valore alquanto obsoleta, soprattutto a causa delle riforme introdotte dalla Legge 148/2002 e del suo utilizzo sempre più limitato da parte delle università per i titoli ottenuti all’interno dell’Unione Europea, essa rimane uno strumento di riferimento prezioso. Il documento aiuta le autorità accademiche competenti a valutare il titolo estero offrendo una fonte affidabile di informazioni sul sistema educativo del Paese di origine e sul valore intrinseco del titolo stesso.

Nonostante l’interpretazione giuridica prevalente tenda a considerare la Dichiarazione di valore come un documento superato, poiché le normative che la disciplinano sono state ampiamente modificate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 148/2002, e spesso non è richiesta dalle università per i titoli ottenuti all’interno dell’Unione Europea, rimane un documento di riferimento significativo per supportare la valutazione delle autorità accademiche durante il processo di revisione. Il suo scopo non è interferire con la libertà accademica di valutare la validità di un titolo, in conformità con l’autonomia concessa alle università, ma piuttosto fornire informazioni di base importanti sul sistema educativo del Paese di origine e sul valore del titolo stesso.

Il Consiglio di Stato ha sottolineato che la Dichiarazione di Valore non deve essere trattata come un criterio decisivo o esclusivo per i titoli ottenuti all’interno dell’Unione Europea. La pubblica amministrazione è obbligata a fornire una motivazione ben fondata per le sue decisioni, andando oltre gli elementi formali delle competenze e delle qualifiche presentate dalla Dichiarazione. Invece, è necessaria una valutazione più completa e sostanziale, che si avvalga di tutti gli strumenti investigativi disponibili a discrezione dell’ufficiale responsabile del processo di riconoscimento. Questo garantisce una valutazione più equa e sfumata dei titoli esteri, riflettendo sia la loro struttura formale sia il loro valore intrinseco.