In Italia per effettuare il giuramento di una traduzione è possibile recarsi presso una delle seguenti entità:
- Tribunale civile, ufficio preposto per le traduzioni giurate
- Ufficio del Giudice di Pace, sezione civile, ufficio preposto per il giuramento delle perizie e delle traduzioni
- Presso uno studio di un Notaio, alla presenza del traduttore e del Notaio.
Il giuramento di una traduzione
Cosa si intende per traduzione Asseverata.
L’asseverazione di una traduzione di un documento redatto in lingua straniera è una particolare procedura certificativa, ad iniziativa del privato, solitamente un tecnico o esperto, attraverso il quale si tenta di attribuire valore legale ad un documento redatto dallo stesso soggetto che ne chiede l’asseverazione.
Prima di specificare il contenuto e il valore giuridico di queste perizie è necessario svolgere una considerazione preliminare. Negli ultimi anni, infatti, si è sviluppata una certa confusione terminologica fra “perizia asseverata” e di “perizia giurata”. Il legislatore ordinario in svariati decreti legislativi ha utilizzato alternativamente tali locuzioni senza chiarire se tra queste vi sia una corrispondenza concettuale o meno. Non sarebbe la prima volta che il legislatore, poco attento al principio di economicità del linguaggio giuridico, utilizza vocaboli differenti per riferirsi ad uno stesso istituto. Infatti, pur interpretando tale diversità terminologica come uno sdoppiamento tra istituti giuridici alternativi, risulta difficile determinare in cosa effettivamente consista la “perizia asseverata” e in cosa la “perizia giurata”, in quanto il legislatore non fornisce né una definizione né indici interpretativi adeguati. Taluno tenta di fare disquisizioni circa la differenza fra un tipo e l’altro ma riteniamo che in realtà tale differenza non sussista.
Si ritiene che la perizia asseverata non sia altro che una perizia stragiudiziale – formata cioè al di fuori di uno specifico processo – in relazione alla quale si presta giuramento al fine di attestare la fedele e corretta esecuzione della perizia stessa. Se per asseverazione si intende, come fra poco di dirà, prestare giuramento davanti ad un pubblico ufficiale, allora ben si comprende come non abbia significato distinguere fra perizia giurata e asseverata.
La fonte normativa.
L’art. 5 del R.D. n° 1366 del 09/10/1922, ancora in vigore come disposto dall’art. 1 co.1 del D.Lgs n° 179 del 01/12/2009 in combinato con l’allegato 1 dello stesso decreto, prevede che «gli atti notori e i verbali di giuramento di perizia stragiudiziali, sono ricevuti dal cancelliere, eccettuati i casi nei quali le disposizioni in vigore riecheggiano che l’atto notorio sia formato davanti al magistrato». L’asseverazione è quindi un atto pubblico di competenza del Cancelliere. Il giurare senza la presenza del pubblico ufficiale non ha alcun significato giuridico poiché il giurante non assume da se stesso, per il solo fatto di giurare, la figura di pubblico ufficiale.
Come si assevera una traduzione – la competenza.
Come precisato nella Nota n° 1622/99/U del 16 giugno 1999 del Ministro di Grazia e Giustizia, Affari civili, poiché l’art. 5 del R.D. n° 1366/1922 non contiene alcuna distinzione a proposito dei funzionati di cancelleria ammessi ad accogliere le perizie e le traduzioni extragiudiziali, nel silenzio della disciplina, si desume che il potere di asseverazione spetti, senza alcuna distinzione, neppure territoriale, a tutti i cancellieri degli Uffici Giudiziari, compresi quelli addetti agli Uffici del Giudice di Pace.
Il perito o il traduttore che intende richiedere l’asseverazione della propria perizia o traduzione deve presentarsi personalmente davanti al Cancelliere, il quale lo invita a giurare di aver bene e fedelmente adempiuto le funzione affidategli allo scopo di far conoscere ai Giudici la verità. Più specificamente, il perito o il traduttore deve presentarsi in Cancelleria munito di un documento di identità e consegnare i fogli della perizia o della traduzione con gli eventuali allegati, uniti mediante spillatura, rilegatura o altro.
I fogli, inoltre, devono essere timbrati e firmati dal perito o traduttore, comprese le congiunzioni dei fogli, e nell’ultima pagina deve essere indicata la data in cui il documento è stato redatto. Infine, deve essere allegato il Verbale di Giuramento. Qualora la perizia o la traduzione devono essere trasmesse all’estero è necessario procedere anche alla legalizzazione della firma del Cancelliere che ha proceduto all’asseverazione.
Ecco un modello di asseverazione:
Esempio:
Che valore ha una traduzione asseverata?
Il principale problema connesso alla perizia o traduzione asseverata riguarda il valore giuridico che le deve essere riconosciuto nell’ipotesi in cui venga introdotta in un processo instauratosi successivamente alla sua redazione. La Cassazione, in diverse pronunce (ad esempio, Cass. civ., Sez. III, 11/02/2002, n. 1902), ha statuito che la «perizia stragiudiziale, ancorché asseverata con giuramento del suo autore, raccolto dal cancelliere, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva, onde il giudice del merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse».
La perizia asseverata ha un’efficacia debole, in considerazione sia del principio dell’onere della prova, sia del principio del contraddittorio, poiché tali perizie nascono fuori dal processo senza che i terzi abbiano la possibilità di interloquire a riguardo e al di fuori della supervisione del giudice. Quindi, come avviene per la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio resa dal terzo, cioè per la dichiarazione resa e sottoscritta da un terzo attestante stati, fatti o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell’interessato o relative ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, il giudice può riconoscere alla perizia asseverata valore di indizio liberamente valutabile.
Quali conseguenze per un falso giuramento?
Si ritiene che la falsa attestazione giurata configuri il reato di cui all’art. 483 del Codice Penale (Falsità Ideologica commessa dal privato in atto pubblico: chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità è punito con la reclusione fino a due anni). Ma dove dovrebbe ricadere il falso? Abbiamo visto che il perito giura di avere bene e fedelmente adempiuto ai propri obblighi ma non giura la veridicità dei fatti riportati in perizia. Del resto il perito non è pubblico ufficiale, come si è detto, né lo diventa con l’asseverazione.
Tuttavia, sebbene colui che richiede l’asseverazione giuri “solamente” di “aver bene e fedelmente adempiuto alle funzioni affidategli”, si può desumere indirettamente che venga prestato giuramento anche sul contenuto dei fatti contenuti nel documento asseverato. Infatti, poiché la perizia e la traduzione richiedono che il perito e il traduttore siano dotati di determinate competenze tecniche e conoscenze, se tali funzioni vengono svolte secondo le regole proprie di tali attività, è ragionevole pensare che il contenuto dei documenti redatti sia conforme a verità.
Il delitto di cui all’art. 483 c.p. si configura in quanto l’art. 5 del R.D. n° 1366/1922 attribuisce all’atto asseverato la funzione di provare i fatti attestati dal privato al Cancelliere, che ricopre la funzione di pubblico ufficiale. Tale ipotesi criminosa presuppone, quindi, un collegamento tra il pubblico ufficiale che, estraneo al falso, raccoglie le attestazioni e il privato autore della falsificazione, il quale non acquista la veste di pubblico ufficiale per il solo motivo di prestare giuramento su fatti che possono essere utilizzati in una qualsiasi attività giuridica (Cass. Civ., Sez V, sent. n. 158484/83).
Poiché la tutela del falso concerne l’attestazione per se stessa e quindi la pubblica fede che si può riporre nel documento, il reato ex art. 483 c.p. si perfeziona anche nel caso in cui il documento non venga utilizzato, ciò in considerazione della funzione rappresentativa riconosciuta dalla legge alla perizia e alla traduzione giurata, (Cass. Civ., Sez V, sent. n. 208247/97).
Infine, il falso ideologico è imputabile solo a titolo di dolo, sicché l’elemento soggettivo del reato consiste nella rappresentazione e volizione degli elementi costitutivi del fatto. Più precisamente, il dolo è rappresentato dalla volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, essendo perciò escluso che la falsità sia dovuta a negligenza o a una leggerezza della condotta dell’agente (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 15485/2009).