Il riconoscimento dei titoli di istruzioni secondaria inferiore e superiore
Il riconoscimento dei titoli di studio secondari, sia inferiore che superiore, conseguiti all’estero è disciplinato in Italia dal decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994. Questo processo permette ai cittadini dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo, della Svizzera, e ai cittadini italiani, inclusi quelli naturalizzati o per matrimonio, di ottenere l’equipollenza del loro titolo di studio con quello italiano corrispondente. Gli interessati devono presentare la domanda presso l’Ufficio Scolastico competente, con la procedura che varia in base al grado di istruzione del titolo. Non esistono tabelle di corrispondenza predefinite tra i titoli stranieri e italiani, pertanto ogni caso viene valutato individualmente. In alcuni casi, può essere richiesto al candidato di sostenere prove integrative per verificare la conoscenza della lingua italiana e la preparazione sulle materie specifiche del corso di studio italiano.
La dichiarazione di equipollenza di titoli di studio esteri di istruzione secondaria può essere inoltre rilasciata solo nei confronti dei cittadini italiani dalla nascita, o per matrimonio, allegando copia del decreto di concessione del Ministero dell’Interno o altra documentazione comprovante lo “status” di cui sopra, o a cittadini italiani per naturalizzazione, allegando copia del decreto di concessione del Presidente della Repubblica o altra documentazione comprovante lo “status” di cui sopra. Sono altresì legittimati attivi della dichiarazione di equipollenza del titolo di studio di scuola secondaria anche i soggetti di cui all’art. 383 comma 1 del D. legislativo 16.4.94 n. 297[1], i quali dovranno allegare all’istanza copia del decreto di qualifica di profugo, rilasciato dalla Prefettura di competenza territoriale.
La normativa vigente in materia di giudizio di equipollenza in riferimento ai titoli di istruzione secondaria superiore o inferiore, individua come soggetti legittimati attivi solamente i cittadini rientranti nelle categorie sopra specificate che abbiano compiuto la maggiore età.
Allo stato attuale, coloro che siano in possesso della cittadinanza di un paese terzo, pur potendo validamente proseguire il proprio percorso di studi in Italia mediante un giudizio di equivalenza relativo al pregresso percorso di studi svolto nel Paese di origine, non avranno titolarità per richiedere il giudizio di equipollenza e, conseguentemente, il riconoscimento del valore legale del diploma di istruzione secondaria straniero.
I diretti interessati potranno presentare personalmente o tramite procura domanda di rilascio della dichiarazione di equipollenza presso l’Ufficio Scolastico della provincia di residenza se si tratta di licenza di scuola secondaria di primo grado, oppure all’Ufficio Scolastico Regionale se si tratta di diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Occorre notare che, a differenza di quanto accade per il riconoscimento dei titoli accademici, per il rilascio della dichiarazione di equipollenza dei titoli di istruzione secondaria inferiore o superiore, non sono previste tabelle di corrispondenza tra i titoli di studio stranieri e quelli italiani. Di fatto l’effettiva corrispondenza tra le materie caratterizzanti i singoli corsi di studio, tra i curricula studiorum svolti all’estero e quelli erogati dalle scuole italiane deve essere valutata caso per caso per ciascun candidato.
Per tali ragioni, il candidato alla dichiarazione di equipollenza potrà, a discrezione della commissione esaminatrice nominata dal Ministero dell’Istruzione, eventualmente essere sottoposto a prove integrative ritenute necessarie per ciascuna tipologia di titolo di studio straniero al fine di accertare la conoscenza della lingua italiana e la preparazione sulle materie che caratterizzano il corso di studio italiano. A tale riguardo, il candidato dovrà produrre atti e documenti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana ai fini dell’esenzione dalla prova integrativa di lingua[2], oppure un attestato di frequenza di corsi di lingua italiana, o un’attestazione della lingua italiana tra le materie classificate nel curriculum scolastico;
[1] Art. 383. Equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero dai profughi “1. I cittadini italiani ed i loro familiari a carico, anche se di cittadinanza non italiana, con la qualifica di profugo di cui all’articolo 1 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 e dall’articolo 1 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, in possesso di titoli finali di studio, possono ottenerne l’equipollenza con i corrispondenti titoli finali di studio italiani. Coloro i quali siano in possesso di titoli di studio intermedi possono ottenerne l’equipollenza coi titoli di studio finali italiani di grado immediatamente inferiore. 2. Il provvedimento, con cui viene riconosciuta l’equipollenza, è emanato dal provveditore agli studi della provincia nella quale gli interessati hanno stabilito o intendono stabilire la loro residenza. Le modalità, le condizioni e i presupposti per l’emanazione del suddetto provvedimento sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro degli affari esteri. 3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di prosecuzione degli studi presso le scuole italiane statali, pareggiate o legalmente riconosciute, di cui agli articoli 377 e 378”.
[2] Ai sensi di quanto stabilito dalla nota del MIUR 20 aprile 2011, prot. n. 2787).