Legalizzazione documenti per l’estero

Che cos’è la legalizzazione di un documento e a cosa serve

La legalizzazione è l’attestazione della qualità legale del Pubblico Ufficiale che ha apposto la firma su un documento. Vi è spesso confusione tra una traduzione giurata e una traduzione legalizzata. La traduzione giurata viene eseguita in tribunale, a cura di un traduttore ufficiale e può essere successivamente legalizzata per il paese estero di destinazione. Se invece la traduzione giurata viene eseguita su un documento estero e quindi tradotta in italiano, non necessita di alcuna legalizzazione che in questo caso non è prevista per legge. Tuttavia, è bene accertarsi, in caso si tratti di un certificato anagrafico estero, che esso sia stato legalizzato nel paese emittente, al fine di conferirgli piena valenza giuridica in Italia.

La “Legalizzazione” consiste pertanto nell’attestazione della qualità legale del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento (come ad esempio un certificato anagrafico, un atto di notorietà, una copia autentica, un estratto di matrimonio), nonché dell’autenticità della firma stessa.

La Prefettura provvede, per delega del Ministero degli Affari Esteri, alla legalizzazione delle  firme tramite apposizione del timbro di LEGALIZZAZIONE o di APOSTILLE, su documenti diretti in un paese estero, ma in casi particolari, anche documenti provenienti dall’estero, solo nel caso in cui siano stati firmati da un rappresentante diplomatico residente in italia.

La Prefettura legalizza:

  • atti e documenti formati in Italia affinché abbiano valore all’estero;
  • atti e documenti formati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia, affinché abbiano valore in Italia.

L’apposizione dell’Apostille dell’Aja e la legalizzazione di atti firmati dai Notai, dai Funzionari di Cancelleria e dagli Ufficiali Giudiziari è di competenza della Procura della Repubblica, e può essere effettuata dal preposto ufficio legalizzazioni presso la Procura della Repubblica di competenza territoriale

In alcuni casi, non è prevista la legalizzazione di firma per documenti destinati a paesi esteri, come per gli atti e i documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e/o Consolati aderenti alla Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968: Austria, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Regno Unito, Romania,  Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per tutti gli atti e i documenti rilasciati dalle autorità amministrative dei seguenti Stati: Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lettonia ( Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 ), Germania (Convenzione di Roma del 7 giugno 1969), Ungheria (Convenzione di Budapest del 26 maggio 1977).

I documenti formati o da valere negli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 devono essere sottoposti alla formalità della c.d. Apostille (ovvero un timbro speciale attestante l’autenticità del documento e la qualità legale dell’Autorità rilasciante), in luogo della legalizzazione, fatte salve le esenzioni stabilite da accordi internazionali più favorevoli.    

Chi può presentare la richiesta

La richiesta per la legalizzazione o l’Apostille di un atto, può essere presentata da qualsiasi cittadino italiano o straniero. Tuttavia, trattandosi spesso di un procedimento complesso, dato che non tutti i documenti possono essere legalizzati, vi suggeriamo di rivolgersi al nostro ufficio, inviando una copia scansionata del documento via mail a info@mmwtraduzioni.com, al fine di fornirvi conferma sulla eseguibilità della legalizzazione.

Ai fini della legalizzazione è importante verificare, nel caso i documenti siano composti da più pagine, che siano apposti i timbri di congiunzione tra le pagine a cura dell’Autorità  che ha emesso l’atto.

Riferimenti normativi e circolari ministeriali

Relativi accordi e convenzioni internazionali in materia di legalizzazioni

Convenzione di amicizia e buon vicinato fra l’Italia e San Marino, conclusa a Roma il 31 marzo 1939, come modificata dall’Accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato tra l’Italia e San Marino, firmata a Roma il 31 marzo 1939 , in materia di assistenza amministrativa, doppia cittadinanza e leva militare, con scambio di lettere tra l’Italia e San Marino, firmato a San Marino il 28 ottobre 1980